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Le novità introdotte dal d.l. 132/2014, conv. con modif., in l. 162/2014, rispondono alla dichiarata finalità di "assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza della giustizia civile"", per soddisfare la quale si è avvertita l'esigenza di emanare disposizioni ""in materia di degiurisdizionalizzazione"" e di ""adottare altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, nonché misure urgenti per la tutela del credito e la semplificazione e accelerazione del processo di esecuzione forzata"". L'ennesima velleitaria riforma, verrebbe da dire. In effetti, tra svolte ""epocali"" e ritocchi dell'ultim'ora, tra soluzioni di facciata e illusorie rincorse del mito della ""competitività"" dell'ordinamento, tra testi gravemente lacunosi e formule ambigue o complicate, il trend normativo degli ultimi venticinque anni in materia di giustizia civile ha prodotto scarsa efficienza e, anzi, ha contribuito a elevare lo stato di diffusa incertezza tra gli operatori. Invero, anche se alcune delle ""misure "" da ultimo adottate non paiono adeguate allo scopo perseguito e altre si rivelano poco incisive, questa volta il giudizio complessivo non è del tutto negativo. Orbene, la buona riuscita di una riforma dipende soltanto in minima parte da modifiche di tipo tecnico-formale. E opinione comune, infatti, che essa sia legata in larga parte a interventi di natura strutturale, economica, organizzativa, ordinamentale, culturale."