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Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38, del 14 febbraio 2019 (CCII) rappresenta una svolta epocale nella disciplina della crisi d’impresa in quanto determinerà l’archiviazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.rnrnLa più importante novità del Codice è sicuramente rappresentata dall'introduzione di una fase preventiva di allerta, volta ad anticipare l'emersione della crisi. Essa è concepita quale strumento stragiudiziale e confidenziale di sostegno alle imprese, diretto ad una rapida analisi delle cause del malessere economico e finanziario dell'impresa, destinato a sfociare in un servizio di composizione assistita della crisi. Le modifiche alla disciplina del concordato preventivo evidenziano una grande attenzione alla continuità aziendale ed alla salvaguardia dei posti di lavoro. Il concordato liquidatorio è ora ammissibile solo nel caso in cui ai creditori vengano messe a disposizione risorse ulteriori rispetto a quelle rappresentate dal patrimonio del debitore. Nella legislazione vigente gli istituti di risoluzione della crisi d’impresa – concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione dei debiti – sono concepiti avendo riguardo ad imprese singole, individuali o gestite in forma societaria, con poca o nessuna attenzione al fenomeno dei gruppi d’imprese. Sul piano definitorio, il legislatore ha abbandonato la tradizionale espressione «fallimento» (e quelle da essa derivate) per que