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Il D.lgs, 12 gennaio 2019, n. 14 ha introdotto una disciplina "organica"" dei gruppi d'imprese, intervenendo sulle procedure di composizione della crisi e dell'insolvenza che vedano coinvolte più società inserite nel perimetro di gruppo, per le quali è previsto l'accesso al piano attestato, all'accordo di ristrutturazione dei debiti, al concordato preventivo e alla liquidazione giudiziale anche attraverso l'apertura di procedure unitarie. L'appartenenza ad un gruppo rileva nel contesto della nuova liquidazione giudiziale, cui potranno essere assoggettate in via unitaria ""più imprese in stato d'insolvenza appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello stato italiano"" (art. 287 c.cr.i.). Ma la vera ""cifra"" della riforma della liquidazione giudiziale di gruppo è rappresentata dal cospicuo incremento delle tutele funzionali a consentire, con maggiore completezza ed efficienza, le operazioni di ricostruzione dell'asse patrimoniale delle singole imprese. A questo proposito, gli aspetti di maggiore rilevanza possono compendiarsi: nelle nuove azioni d'inefficacia e nelle azioni revocatorie ""aggravate""; nel recepimento, anche nell'ambito del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, delle azioni d'inefficacia dei rimborsi dei finanziamenti postergati; nelle azioni di responsabilità esperibili dalla liquidazione giudiziale nei confronti della holding fattivamente coinvolta nella causazione del dissesto di una o più società contr