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Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019 della legge 14 giugno 2019, n. 55 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» è terminata la prima delle due fasi previste per la revisione dell'impianto normativa che regola i contratti pubblici. Il Governo ha, infatti, previsto una prima fase con le modifiche ritenute più urgenti e una seconda con la definizione di una legge delega (già approvata in Consiglio dei Ministri) con la quale saranno definiti i paletti per un nuovo decreto legislativo. Con il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) vengono apportate numerose modifiche al testo del Codice dei contratti e sospesi fino al 31 dicembre 2020 i seguenti articoli: Articolo 37, comma 4, che fa ritornare la concezione di stazioni appaltanti «diffuse» antecedente la riforma del 2016; Articolo 59, comma 1, quarto periodo, con la quale viene sospeso il divieto dell'appalto integrato; Articolo 77, comma 3, con l'effetto di sospendere l'obbligo di ricorrere all'albo unico dei commissari di gara gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (la cui entrata in vigore era stata più volte sospesa dall'ANAC). La pubblicazione riporta in prefazione tutte le modifiche apportate dallo Sblocca Can